Orari Linee

Sono disponibili i seguenti orari in formato .pdf:

Titoli di viaggio

Sono disponibili i seguenti titoli di viaggio:
Biglietto Ordinario andata:

deve essere convalidato appena saliti in vettura e conservato per la durata del percorso.

Biglietto Ordinario andata/ritorno:

deve essere convalidato appena saliti in vettura, conservato per la durata del percorso e può essere utilizzato solo nell'arco della giornata, per le Linee Regionali; per le Linee Interregionali il biglietto ha validità 1 mese.

Abbonamento settimanale ordinario:

è valido tutti i giorni della settimana.

Abbonamento settimanale ridotto:

è valido tutti i giorni della settimana, eccetto il Sabato.

Abbonamento mensile ordinario:

Tale abbonamento è valido tutti i giorni del mese.

Abbonamento mensile ridotto:

è valido tutti i giorni del mese, eccetto il Sabato.

Tessere di libera circolazione:

Hanno diritto alla libera circolazione gratuita, senza limitazioni di orario, di linea e di corse, i titolari di tessere di libera circolazione oppure di tessera a tariffa agevolata, rilasciate dalla Regione Molise e dal Ministero dei Trasporti.

Vendita:

I titoli di viaggio possono essere acquistati direttamente sugli autobus.

I biglietti, una volta convalidati, non sono cedibili e devono essere esibiti al personale di controllo ad ogni richiesta.

E' obbligatorio esibire l'abbonamento mensile ordinario ad ogni viaggio. L'abbonamento è personale e non può essere ceduto: deve essere accompagnato dalla tessera di riconoscimento ed esibito al personale di controllo ad ogni richiesta.

Sanzioni Amministrative

I passeggeri sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonchè ad esibirlo a richiesta del personale viaggiante e di vigilanza.
L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a € 10,00 più il valore del biglietto ordinario di corsa semplice (Articolo 38 della Legger Regionale n. 19/84 modificata dalla Legge Regionale n. 35 del 23 Dicembre 2004).
La sanzione può essere pagata al controllore all'atto della contestazione.